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Misura Accanto

18/2014 E 23/1999 di cui alla DGR 3612 del 16/12/2024

Sostegno per genitori separati, divorziati e vedovi ai sensi delle leggi regionali

Breve descrizione della Misura Accanto

Dal 10 giugno 2025 è possibile per i cittadini che rientrano nei criteri richiedere il contributo per la Misura Accanto. 

La misura sperimentale in oggetto ha l’obiettivo specifico di sostenere le famiglie a rischio di vulnerabilità sociale e fragilità a causa di eventi critici ed inaspettati che spesso destabilizzano le funzioni genitoriali, anche con il rischio di una sostanziale modifica della situazione economica, inducendo una riduzione del tenore di vita e una difficoltà nel mantenimento sia delle spese quotidiane che dei costi relativi ai figli. 

Destinatari della Misura Accanto

  • il coniuge separato o divorziato da non più di tre anni alla data di presentazione della domanda:
    1. non più residente con i figli e destinatario di provvedimenti, anche provvisori e urgenti, emessi dall’Autorità giudiziaria che ne disciplinano gli impegni economici e/o patrimoniali;
    2. residente in Lombardia alla data di approvazione del presente provvedimento;

    3. con figli minorenni fiscalmente a carico (17 anni e 364 giorni) o maggiorenni con disabilità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992 n. 104;

    4. con attestazione ISEE minorenni in corso di validità per un valore minore o uguale ad € 30.000,00;

    5. che hanno sottoscritto un patto di corresponsabilità con il Centro per la famiglia più vicino.

  • il cittadino con stato civile di coniuge vedovo: 
    1. il cui evento luttuoso è avvenuto da non più di 6 anni alla data di presentazione della domanda; 
    2. residente in Lombardia alla data di approvazione del presente provvedimento;
    3. con figli minorenni fiscalmente a carico (17 anni e 364 giorni) o maggiorenni con disabilità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992 n. 104;
    4. con attestazione ISEE minorenni in corso di validità per un valore minore o uguale ad € 30.000,00; 
    5. che abbiano eventualmente sottoscritto un patto di corresponsabilità con il Centro per la famiglia più vicino.

Tipologia e identità dell’agevolazione:

Contributo una tantum, (erogabile una volta soltanto e per una sola domanda non ripresentabile). Il contributo, finalizzato al finanziamento, in senso ampio, di spese sanitarie, di spese di locazione e/o per l’erogazione di servizi educativi e scolastici, incentivando anche i percorsi sportivi e di crescita dei figli, sarà graduato in base alla fascia Isee, come segue: 

  •  2.500 (per Isee fino a 20.000) 
  •  1.500 euro (per Isee compreso tra 20.000,01 e 30.000) 

Modalità di accesso allo sportello di Familyper:

  1. Il primo contatto deve avvenire telefonando nei seguenti giorni/orari:

Tel. 3457549127

Giovedí dalle 14.00 alle 18.00
Venerdí dalle 9.00 alle 18.00

  1. L’operatore farà una prima valutazione dei requisiti e raccoglierà i contatti telefonici e mail del/della richiedente;
  2. Il/la richiedente verrà in seguito ricontattato/a via telefono per fissare un appuntamento in presenza per la stesura del patto di corresponsabilità necessario per procedere alla richiesta del contributo;
  3. Il/la richiedente provvederà a caricare la propria domanda in autonomia sulla piattaforma di Regione Lombardia
    (NB: non è possibile caricare una domanda senza aver prima sottoscritto il patto di corresponsabilità presso il Centro per la Famiglia):
  4. ATS valuterà poi la domanda del/della richiedente e procederà, in caso di idoneità, all’erogazione del contributo economico.

Per informazioni e domande è possibile contattare lo Sportello HUB di Familyper:

info@familyper.it

regione lombardia

Progetto finanziato da Regione Lombardia sul bando “Centri per la famiglia” (dgr 1507/2023). Data termine: settembre 2025.

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